Con la pubblicazione in G.U. del supplemento ordinario n. 38, contenente i D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (riforma del processo civile) n. 150 (riforma del processo penale) e n. 151 – c.d. Riforma Cartabia – saranno in vigore dal 18 ottobre 2022 significative novità in tema di semplificazione, razionalizzazione e accelerazione della giustizia in linea con gli obiettivi del PNRR.
Questa riforma ha attuato un riassetto “formale e sostanziale” in merito a: disciplina del processo civile di cognizione, del processo di esecuzione, dei procedimenti speciali e degli strumenti alternativi di composizione delle controversie, intervenendo sul codice di procedura civile, penale, e su numerose leggi speciali.
Il fine è:
- Rafforzare istituti della mediazione e della negoziazione assistita e rivisitare la disciplina codicistica dell’arbitrato.
- Semplificare l’assetto del giudizio di primo grado, nello specifico ripartizione delle competenze, struttura degli organi giudiziari, aumento competenze del gdp e riduzione dei casi in cui il tribunale opera in composizione collegiale.
- Le modifiche della fase introduttiva, hanno lo scopo di pervenire alla prima udienza con la già avvenuta completa definizione del thema decidendum e del thema probandum, consentendo al giudice, attraverso necessarie verifiche, la possibilità di favorire il passaggio dal rito ordinario a quello semplificato.
L’iter giudiziale è stato inoltre semplificato, sopprimendo alcune udienze, come quella per il giuramento del CTU o quella di precisazione delle conclusioni, sostituita dallo scambio di note scritte, e cadenzata attraverso l’obbligo del giudice di predisporre il calendario del processo sin dalla prima udienza.
Il decreto legislativo ha poi semplificato i procedimenti attraverso il rafforzamento di un modello processuale già esistente, il procedimento sommario di cognizione denominato ora procedimento semplificato di cognizione e reso obbligatorio per ogni controversia.
Sono stati introdotti provvedimenti estremamente semplificati di accoglimento o di rigetto, rispettivamente per i casi in cui i fatti costitutivi sono provati e le difese del convenuto appaiono manifestamente infondate, oppure quando la domanda è manifestamente infondata o è omesso o risulta assolutamente incerto la determinazione della cosa oggetto della domanda.
La riforma contiene inoltre numerosi interventi semplificatori e acceleratori in merito alle impugnazioni in appello e cassazioni oltre a altre numerose modifiche riportate nella tabella allegata.
La riforma del processo penale
La riforma del processo penale riguarda tre aree e lo scopo è la riduzione del 25% della durata media del processo penale nei tre gradi di giudizio entro il 2026.
- riforma del sistema sanzionatorio penale
- disciplina organica della giustizia riparativa.
I principali obiettivi sono:
Riforma del processo penale (mediante transizione digitale e telematica): Realizzare la transizione digitale e telematica del processo penale, attraverso significative innovazioni in tema di formazione, deposito, notificazione e comunicazione degli atti e in materia di registrazioni audiovisive e partecipazione a distanza ad alcuni atti del procedimento o all’udienza. Aspetti importanti per ridurre i tempi dei processi.
Una seconda area è quella delle indagini: Ridurre i tempi delle indagini incidendo sui termini di durata e introducendo rimedi giurisdizionali alla eventuale stasi del procedimento e filtrare maggiormente i procedimenti meritevoli di essere portati all’attenzione del Giudice.
Riforme al sistema sanzionatorio: Diversificare e rendere più effettive e tempestive le pene attraverso la riforma delle pene sostitutive delle pene detentive brevi.
Riformare le pene pecuniarie principali (multa e ammenda), con introduzione di un nuovo sistema di esecuzione, riscossione e conversione in caso di mancato pagamento.
Incentivare la definizione anticipata del procedimento attraverso i riti alternativi.
Ridurre le impugnazioni
Il sistema sanzionatorio è stato riformato anche in merito alla giustizia riparativa permettendo alla parte offesa di partecipare liberamente alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato con l’ausilio di un mediatore.
Nella tabella allegata si indicano le principali novità e le relative date di entrata in vigore.