Un nuovo strumento del Codice della Crisi e dell’Impresa e dell’Insolvenza è il “concordato semplificato”.
Questa tipologia di concordato presenta caratteristiche particolare:
- non prevede la fase di ammissione;
- è esclusa la figura del commissario giudiziale (sostituita da quella dell’ausiliario);
- non è riconosciuto il diritto di voto ai creditori;
- non è richiesto al debitore di garantire una percentuale minima di soddisfacimento ai chirografari nonostante l’impianto liquidatorio dello strumento.
Ma Ciò che rende peculiare tale nuovo strumento è che non si tratta di una procedura concorsuale autonoma. L’imprenditore in stato di crisi, infatti, non potrà depositare direttamente la domanda di omologazione del concordato semplificato in quanto questa è subordinata al previo esperimento della composizione negoziata.
L’imprenditore dovrà quindi depositare un’istanza di nomina di un esperto il quale, mediante relazione, dovrà necessariamente ravvisare concrete prospettive di risanamento; dimostrare che la composizione negoziata sia stata avviata e che le possibili soluzioni negoziali e non, si sono rivelate concretamente impraticabili; nonostante si siano svolte secondo correttezza e buona fede;
Se tutti questi requisiti risultano soddisfatti (la verifica è demandata al Tribunale) l’imprenditore potrà presentare una proposta di concordato per la cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione.
per ulteriori approfondimenti
Ius letter – LA SCALA art del 17 Ottobre 2022